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RENTRI: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Con Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/2023, sono state approvate le modalità operative in attuazione del regolamento RENTRI, DM 59/2023:
• Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento
Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI
• Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori
• Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti
Rimane fissata al 15 dicembre 2024 la data di iscrizione del primo gruppo dei soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 13 del DM 59/2023.
Fino a tale data, i registri di carico/scarico e i Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) dovranno essere tenuti e gestiti nel rispetto dgli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.mi.

 


MESSA AL BANDO DEI PRODOTTI CONTENENTI MERCURIO

Nella G.U.C.E. L. del 26/09/2023, n. 236, è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2023/2049, che modifica il Regolamento (Ue) 2017/852, relativo ai prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione.
È stata posticipata al 31 dicembre 2025 la data dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio, indicati nell’Allegato al Reg. 2023/2049:

  • Lampade fluorescenti
  • Trasduttori di pressione di fusione
  • Trasmettitori di pressione di fusione
  • Sensori di pressione di fusione
  • Pompe da vuoto a mercurio
  • Equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote
  • Pellicole e carta per fotografia
  • Propellente per satelliti e veicoli spaziali

 


CORTE DI CASSAZIONE: VENDITA DI RIFIUTI TESSILI NON IGIENIZZATI È TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42241 del 17/10/2023, ha confermato quanto espresso dalla Corte di Appello di Napoli in merito alla condotta esercitata da un’Azienda autorizzata al recupero di rifiuti tessili, che li commercializzava senza averli prima sottoposti ad un’operazione di recupero: selezione, separazione ed igienizzazione.
L’omissione del trattamento non consente la trasformazione dei rifiuti in materie prime seconde e la conseguente perdita della qualifica di rifiuto.
L’attività di igienizzazione, in particolare, è fondamentale per ottenere gli standard microbiologici indicati nel DM 5/2/98, come l’abbattimento di salmonelle e streptococchi.
La Cassazione ha quindi riconosciuto in tale condotta un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

 


AZIENDE DEL COMPARTO LEGNO E CUOIO: RISCHIO CANCEROGENO

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1640 del 30/12/2021, la Regione Marche, intendendo perseguire nelle aziende del territorio, il massimo miglioramento delle condizioni di sicurezza, ha adottato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025. Tramite i Piani Mirati di Prevenzione (PMP), in totale 8, che si configurano come uno strumenti di partecipazione e supporto alle imprese, sono stati costituiti Gruppi di Lavoro Regionali con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni di categoria, per definire e migliorare l’approccio alla valutazione dei rischi e all’applicazione di soluzioni finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.
Il Piano si sviluppa in tre step successivi:

  • assistenza alle aziende: diffusione degli strumenti e formazione;
  • audit alle aziende: autovalutazione da parte delle aziende per il controllo dei fattori di rischio;
  • valutazione di efficacia: verifica d’efficacia degli interventi attuati.

In questa fase saranno interessate dalle iniziative relative ai PMP le Aziende della Regione che rientrano nel comparto legno/cuoio, che rappresentano circa il 30% del settore manifatturiero. Poiché le polveri di legno e di cuoio sono riconosciute come cancerogeni certi per l’uomo, i PMP per la gestione del rischio sono:

  • PP06 “Esposizione professionale ad agenti chimici e fisici con effetti a lungo termine (cancerogeni certi) nel comparto legno e lavorazione cuoio. Promozione dell’appropriatezza e della qualità della sorveglianza sanitaria”
  • PP08 “Rischio cancerogeno da Polvere di Legno Duro”.

Le Aziende sopra indicate riceveranno tramite pec, dall’AST competente, una comunicazione in merito. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per darvi chiarimenti e supporto nella compilazione delle schede di autovalutazione per il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 


ABILITAZIONE MANUTENTORI ANTINCENDIO: POSTICIPATA LA SCADENZA PER LA QUALIFICAZIONE

Il DM 31 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 212 dell’11/09/2023, modifica il DM 01/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
In particolare, viene modificato il co. 1-bis dell’art. 6, posticipando la scadenza della qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti antincendio dal 25 settembre 2023 al 25 settembre 2024. Pertanto, per un altro anno, le ditte e i tecnici manutentori degli impianti antincendio potranno continuare a svolgere le attività di manutenzione senza necessità di dimostrare l’avvenuta qualifica.

 


CORTE DI CASSAZIONE: ATTESTATO DI FORMAZIONE FALSO È REATO DI “FALSITA’ IDEOLOGICA”

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32261 del 17/04/2023, si è espressa confermando il reato di “falsità ideologica”, previsto dall’art. 483 c.p., nei confronti di un datore di lavoro che, in accordo con il docente, aveva falsamente attestato la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione. La documentazione era stata prodotta a causa dell’infortunio avvenuto ad un lavoratore.
Il ricorso esposto dal datore di lavoro stesso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte, riconoscendo anzi il dolo, in quanto, a seguito di domande rivolte ai dipendenti coinvolti, tutti avevano negato di aver frequentato il corso e nessuno conosceva il docente. L’imputato, inoltre, non è stato in grado di dimostrare la modalità di verifica dell’effettivo svolgimento dei corsi.

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