Formazione sicurezza e lavoratori stranieri: cosa cambia davvero con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rafforza un principio già nel D.Lgs. 81/08: la formazione deve essere comprensibile e proporzionata alle conoscenze linguistiche del lavoratore.

Il datore di lavoro è penalmente responsabile (art. 37, c.1) se la formazione non è “sufficiente e adeguata”, anche sul piano della lingua.
Prima del corso, è obbligatoria la verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare (art. 37, c.13): non basta capire qualche istruzione, serve padronanza per interagire in sicurezza.
L’Accordo impone un’analisi dei fabbisogni: competenze in entrata (linguistiche incluse), gap da colmare e report di output che documenti le verifiche.
Per i corsi ai preposti, focus su tecniche di comunicazione verso neoassunti, somministrati e stranieri.
Docenti e soggetti formatori devono progettare contenuti, metodi, materiali e verifiche tarati sulla presenza di stranieri; ammessi mediatore interculturale o traduttore.
La formazione è “obbligazione di risultato”: vale solo se produce reale assimilazione e comportamenti sicuri, da controllare anche ex post con verifiche di efficacia.

La Cassazione è chiara: senza formazione comprensibile, la colpa datoriale sussiste.
2018: condanna per folgorazione in cantiere; al lavoratore straniero non era stato spiegato il rischio di arco voltaico.
2016: preposto che non leggeva l’italiano; formazione giudicata non adeguata e non specifica.
2015: infortunio su pressa; nesso causale tra mancanza di formazione nella lingua compresa dal lavoratore e lesioni.

Morale: senza lingua e prove concrete di efficacia, la formazione non esiste—e la responsabilità resta in capo all’azienda.

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