Con sentenza n. 8380/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che per “luogo di lavoro”, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve intendersi ogni luogo in cui viene svolta un’attività che implica una prestazione di lavoro, indipendentemente dalla finalità della struttura (sportiva, ludica, artistica, ecc.) e dall’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Pertanto anche un esercizio commerciale deve rispettare i requisiti come luogo di lavoro, ai sensi del T.U. Sicurezza. Tale sentenza annulla quella emessa dal Tribunale di Ancona che ha assolto l’imputata, titolare di un esercizio, del reato di lesioni colpose nei confronti di un terzo, per non aver segnalato adeguatamente una parete vetrata che, tra l’altro, non era antisfondamento.