Con sentenza n. 8282/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’obbligo primario e non delegabile per il Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (DVR). La Corte ha confermato la responsabilità dell’imputato, subentrato nell’Azienda come nuovo Datore di Lavoro, per l’infortunio accaduto ad un lavoratore, in quanto aveva semplicemente sottoscritto il DVR già presente “per presa conoscenza”, facendo proprio un documento risultato poi gravemente carente. L’obbligo di rielaborazione del DVR indicato all’art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 scatta nel caso di modifiche del processo produttivo, che è diverso dalla modifica della posizione di garanzia come nel caso della variazione del Datore di Lavoro.