Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. patente a crediti.
Requisiti rilascio patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
Punteggio patente:
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei suddetti cantieri.
Decurtazioni crediti:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008 (vedi nota 1) : 10 crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008 (vedi nota 2) : 7 crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ( impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro): 5 crediti;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte: 20 crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Esonero patente a crediti
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nota 1.
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – Euro 2.500
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione – Euro 2.500
- Mancata formazione ed addestramento – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile – Euro 3.000
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – Euro 2.500
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
- Mancanza di protezioni verso il vuoto – Euro 3.000
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno – Euro 3.000
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) – Euro 3.000
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – Euro 3.000
Nota 2.
- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. (1) - Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.