SICUREZZA NEI CANTIERI – PATENTE A CREDITI

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. patente a crediti.

Requisiti rilascio patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)

 

Punteggio patente:

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei suddetti cantieri.

 

Decurtazioni crediti:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008 (vedi nota 1) : 10 crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008 (vedi nota 2) : 7 crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ( impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro): 5 crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte: 20 crediti;
  • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
  • un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

 

Esonero patente a crediti

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nota 1.

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – Euro 2.500
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione – Euro 2.500
  3. Mancata formazione ed addestramento – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile – Euro 3.000
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – Euro 2.500
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto – Euro 3.000
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno – Euro 3.000
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) – Euro 3.000
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – Euro 3.000

Nota 2.

  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
    1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. (1)
  2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  7. Lavori subacquei con respiratori.
  8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

 

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