ASSENZA PER MALATTIA: VISITA MEDICA PRIMA DEL RIENTRO ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

Con Interpello n.1 del 06/02/2024 è stato chiesto un chiarimento alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in merito all’art.41 co.2 lett.e-ter D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. In particolare, si vuole chiarire se anche il lavoratore che non è esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e Vdt), debba comunque essere sottoposto a visita medica prima del rientro al lavoro.

Il Ministero afferma che, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dall’art.41 co.2 lett.e-ter, per verificare l’idoneità alla mansione. Si conferma, quindi, quanto già precisato dalla Corte di Cassazione, che ritiene tale obbligo necessario al fine di accertare se il soggetto possa eseguire le mansioni senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica

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