ARTICOLO 1 – E’ stato pubblicato, in data 22/09/2023, il Decreto Direttoriale n. 97 con il quale viene adottata la Tabella scadenze RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Il RENTRI, regolamentato dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, costituito da un registro elettronico con nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Nella tabella riportata in Allegato al Decreto n. 97/2023 sono indicate le scadenze di iscrizione:
- SCADENZE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI
- Dal 15/12/2024 al 13/02/2025:
- Produttori rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
- Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Impianti che effettuano il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Dal 15/06/2025 al 14/08/2025:
- Produttori rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
- Dal 15/12/2025 al 13/02/2026:
- Produttori rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti
- Trasportatori in cat.2-bis (conto proprio) di rifiuti pericolosi
- Dal 15/12/2024 al 13/02/2025:
- SCADENZE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI
- Dal 13/02/2025: utilizzo dei nuovi modelli di registro carico/scarico e di FIR, a prescindere dall’obbligo di
iscrizione al RENTRI
- Dal 13/02/2025: utilizzo dei nuovi modelli di registro carico/scarico e di FIR, a prescindere dall’obbligo di
- OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE
- Dal 13/02/2025: per il 1° gruppo di iscrizione
- Dalla data di iscrizione al RENTRI: per il 2° e 3° gruppo di iscrizione
- OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE
- Dal 13/02/2026: per tutti gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI Fino a tali date, i registri di carico/scarico e i Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) dovranno essere tenuti e gestiti nel rispetto dgli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.mi.