Nella G.U. numero 27 del 3 febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (art.45 del D.lgs n. 81 del 09/04/08 in attuazione dell’art. 1 legge 03/08/07 n. 123). In pratica viene riportata una classifica delle varie tipologie aziendali suddivisa in tre gruppi (A, B C) in funzione del numero degli addetti e del codice infortunistico di inabilità permanente INAIL. Stabilisce inoltre l’obbligo di possesso di cassette di pronto soccorso per le aziende del gruppo “A” e “B” e del pacchetto di medicazione per le aziende appartenenti al gruppo “C”. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi del DM 388 del 15/07/03, devono essere obbligatoriamente formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione degli interventi di pronto soccorso. Per le aziende facenti parte del gruppo “B,C” il corso avrà una durata di n.12 ore (D.M.388 del 15/07/03 all. n 3); mentre per le altre aziende il corso avrà una durata di n.12 ore (DM 388 del 15/07/03 all.4). La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (Art. 3). Al corso può partecipare qualunque lavoratore presente nell’azienda o datore di lavoro nelle aziende fino a 5 dipendenti. Secondo il Dlgs 106/09 correttivo al Dlgs 81/08 “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione... anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31.”